Art. 2.
(Piani regionali).

      1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e di recupero delle terre incolte a rischio ambientale di cui all'articolo 1 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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      2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma.
      3. Il piano di cui al comma 1, che è soggetto a revisione annuale, individua:

          a) le aree di proprietà regionale a rischio di incendio e di alluvione;

          b) le aree colpite da incendio e da alluvione;

          c) le aree soggette a rischio di estrazione e di discarica;

          d) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;

          e) il grado di rischio delle singole aree;

          f) gli interventi per la previsione e la prevenzione di incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

          g) le operazioni silviculturali di pulizia del bosco per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio, con previsione di interventi economici da affidare alle cooperative di cui all'articolo 5;

          h) le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso.