1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e di recupero delle terre incolte a rischio ambientale di cui all'articolo 1 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
a) le aree di proprietà regionale a rischio di incendio e di alluvione;
b) le aree colpite da incendio e da alluvione;
c) le aree soggette a rischio di estrazione e di discarica;
d) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;
e) il grado di rischio delle singole aree;
f) gli interventi per la previsione e la prevenzione di incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
g) le operazioni silviculturali di pulizia del bosco per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio, con previsione di interventi economici da affidare alle cooperative di cui all'articolo 5;
h) le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso.